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Associazione Bubulina: Statuto

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Sommario

Capo I – ASSEMBLEA

Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE

Capo III – PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE

Capo IV – VICEPRESIDENTE

Capo V – SEGRETARIO

Capo VI – TESORIERE

 

 

 

Statuto

Art. 1
Denominazione
E’ costituita, ai sensi della Legge 266/1991, l’Associazione denominata “BUBULINA”,
apolitica e senza fine di lucro.

Art. 2
Sede
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lugo (Voltana), in Piazza Teseo Guerra 3.
Con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite
sedi secondarie e/o amministrative anche altrove sia in ambito nazionale che
internazionale.
La variazione della sede nell’ambito del Comune di Lugo non dovrà intendersi quale
modifica del presente Statuto.

Art. 3
Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta come previsto dal successivo
articolo 24.

Art. 4
Principi
L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, priva di qualsivoglia fine di lucro, anche indiretto, regolata
dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Art. 5
Scopi dell’Associazione
L’impegno dell’Associazione e degli associati è indirizzato al sostegno dei bambini
affetti da leucemie e tumori.
L’Associazione ha per scopo:
1. sostenere la copertura delle cure mediche in Italia per i bambini affetti da leucemie,
patologie onco-ematologiche e tumori, provenienti da paesi il cui sistema sanitario non
possa garantire adeguate cure;
2. assistere bambini e famigliari provenienti dall’estero che necessitano di cure mediche
in Italia – copertura delle cure mediche, spese di trasporto, vito ed alloggio, traduzioni,
comunicazione con il personale degli ospedali dove vengono ricoverati;
3. sostenere economicamente o promuovere iniziative di beneficenza a sostegno dei
familiari di bambini affetti da patologie onco-ematologiche e gravi malattie che si
trovino in situazione di disagio economico;
4. contribuire all’acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio utili all’assistenza
necessaria ai reparti di Oncologia Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica e Pediatria
negli ospedali sul territorio nazionale ed internazionale.
5. sostenere la ricerca scientifica svolta nel campo dell’onco-ematologia pediatrica
6. sensibilizzare le istituzioni, la classe medica e la società in generale in merito ai
bambini affetti da patologie onco-ematologiche, attraverso mezzi di comunicazione
comuni come stampa, radio, tv, internet, etc.
7. intensificare rapporti con associazioni analoghe già esistenti sul territorio nazionale ed
internazionale
8. sensibilizzare la pubblica opinione sui temi della donazione del midollo osseo e del
cordone ombelicale;
9. organizzare convegni, seminari e incontri, sia di divulgazione che scientifici, sulle
tematiche relative all’onco-ematologia pediatrica, con l’aiuto di consulenti scientifici
competenti;
10. promuovere iniziative per migliorare la qualità dell’assistenza dei bambini ricoverati
nei reparti di oncologia, nei reparti pediatrici e del Day Hospital, sia in Italia che negli
altri paesi.
11. promuovere iniziative per sostenere le famiglie dei bambini ammalati in ogni modo
possibile
12. organizzare iniziative di sollievo per i bambini ricoverati in oncologia e i loro
famigliari, qualsiasi sia la loro origine.

Art. 6
Raggiungimento degli scopi
Per il raggiungimento degli scopi l’Associazione può:
– stipulare accordi, affiliazioni o adesioni con altre associazioni o comitati sia nazionali
che internazionali;
– collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o per il tramite di proprie
strutture.
L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad
eccezione di quelle ad esse direttamente collegate.

Art. 7
Risorse economiche dell’Associazione
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
1. dalle quote associative;
2. dai contributi di privati e aziende;
3. dai contributi dello Stato, Regioni, Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell’Associazione;
4. dai contributi di Organismi Internazionali;
5. dai lasciti testamentari e donazioni;
6. da rimborsi derivanti da convenzioni;
7. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
8. dai redditi derivanti dal suo patrimonio mobile ed immobile;
9. da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per le finalità associative.
L’Associazione può raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica
diretta al raggiungimento degli scopi associativi nei limiti delle disposizioni legislative.
A tal fine l’Associazione può:
– stipulare apposite convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti
Pubblici, secondo le vigenti disposizioni legislative;
– promuovere la raccolta di fondi necessari per il conseguimento degli scopi
dell’Associazione; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione stabilisce i criteri
fondamentali e le modalità particolari per la raccolta di fondi alle quali dovranno
attenersi tutti i soci;
– compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie ed
opportune per il raggiungimento degli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e
legati.

Art. 8
Beni dell’Associazione
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili e beni registrati mobili possono essere acquisiti dall’Associazione e
sono ad essa intestati.
Di tutti i beni sarà redatto l’inventario, aggiornato annualmente e depositato presso la
sede dell’Associazione e reso disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 9
Contributi
I contributi degli associati sono costituiti dalla quota associativa.
I soggetti che elargiscono contributi maggiori della quota minima stabilita dal Consiglio
di Amministrazione sono considerati “ Soci Sostenitori”.

Art. 10
Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio di
Amministrazione che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità
statuarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio di
Amministrazione che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità
statutarie dell’Associazione.
Il Presidente attua le delibere del Consiglio di Amministrazione e compie i relativi atti
giuridici, privati e pubblici.

Art. 11
Rimborsi
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni con enti
pubblici e/o privati sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla
loro utilizzazione.
Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 12
Proventi derivanti da attività marginali
1. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in
apposita voce di bilancio dell’Associazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve
essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
3. Il Presidente da attuazione alla delibera e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 13
Utili e avanzi
1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per
la realizzazione delle attività di cui all’art. 5.
2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti,
neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14
Soci e loro ammissione
1.Possono aderire all’Associazione i singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni e
sodalizi in genere che ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e si
impegnino ad osservarlo.
2.All’Associazione possono aderire le associazioni di qualunque livello territoriale esse
siano (nazionali, regionali, internazionali ecc) che abbiano finalità affini e
complementari.
3.Per poter far parte dell’Associazione si dovrà redigere una domanda su apposito
modulo nella quale dovrà essere sottoscritta l’accettazione di tutte le disposizioni del
presente Statuto. L’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio
Direttivo. Diverse modalità e requisiti di ammissione potranno stabilirsi soltanto con
delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la quota annua associativa.

Art. 15
Doveri dei soci
1. I soci devono offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo
svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione.
2. I soci devono mantenere sempre un comportamento adeguato nei confronti
dell’Associazione e nei confronti di terzi, siano essi volontari o comuni cittadini.
3. L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese
dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta il dovere al
pagamento della quota annua associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione
entro i termini fissati, e gli altri impegni eventualmente assunti.
4. L’Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali
al patrimonio dell’Associazione stessa. Ogni reclamo deve essere presentato
direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
Diritti dei soci
1.L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di
partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto
nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché
per la nomina degli organi direttivi.
2. I soci hanno il diritto di presentarsi candidati alle elezioni degli organi direttivi.
3. I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse e organizzate
dall’Associazione.
4. Ai soci possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività
prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio
di Amministrazione.

Art. 17
Categorie di Soci
Il numero dei Soci è illimitato e sono suddivisi nelle seguenti categorie:
1. SOCI FONDATORI: coloro che sono intervenuti nella stesura dell’atto costitutivo ed
hanno partecipato all’originario fondo di dotazione della Associazione ed hanno diritto
di voto; essi avranno la tessera di socio fondatore
2. SOCI ORDINARI: che pagano annualmente una determinata quota e svolgono
gratuitamente, le attività di istituto proprie dell’Associazione ed hanno diritto di voto;
socio ordinario;
3. SOCI SOSTENITORI: che pagano annualmente una quota,superiore a quella dei Soci
Operativi ed hanno diritto di voto; essi avranno la tessera di socio sostenitore;
4. SOCI ONORARI: (possono essere persone, enti, associazioni, comitati, autorità ecc.)
che si sono distinti per particolari benemerenze acquisite in qualsiasi ambito del vivere
civile; ed a cui, simbolicamente, viene accordata l’iscrizione previo comunque parere
del Consiglio di Amministrazione. Gli stessi saranno designati annualmente e non hanno
diritto di voto. La nomina dei Soci Onorari diviene effettiva solo dopo l’accettazione
scritta della nomina e dello Statuto associativo da parte del Socio Onorario.

Art. 18
Esclusione dei soci
La qualità di socio si perde a seguito di decadenza deliberata dal Consiglio di
Amministrazione per:
– mancato pagamento della quota associativa per 1 anno trascorsi due mesi dal termine
stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
– delibera del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità o per
avere violato le norme e gli obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino
indegnità;
– dimissione;
– decesso.

Art. 19
Restituzioni
La decadenza del socio non comporta il diritto alla restituzione delle quote associative
versate, ne di eventuali altri conferimenti e/o liberalità effettuate, né diritti di alcuna
sorta sul patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione né diritti di
qualsivoglia natura.

Art. 20
Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei Soci ;
– Consiglio di Amministrazione;
– Presidente dell’Associazione;
– Vicepresidente dell’Associazione;
– Tesoriere;
– Segretario
Tutte le cariche sociali elettive durano tre anni dall’atto del loro conferimento che fa
seguito all’elezione stessa.

Capo I – ASSEMBLEA

Art. 21
Composizione
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci; ognuno di essi ha diritto di presenziare,
intervenire e votare,quando richiesto.
2. L’assemblea si riunisce o potrà essere consultata a mezzo di strumenti referendari
ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione; essa rappresenta
l’organo sovrano dell’Associazione.

Art. 22
Convocazione
1. L’assemblea è convocata mediante annuncio sul sito WEB dell’Associazione e per
posta elettronica con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la
riunione. L’avviso di convocazione può anche avvenire con i mezzi di
telecomunicazione più opportuni.
2. L’assemblea, a seconda delle materie trattate, è convocata in seduta ordinaria o
straordinaria.

Art. 23
Assemblea Ordinaria
1.L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente.
2. L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi; essa può
essere convocata dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio di Amministrazione o
da 1/3 degli iscritti.
3. Le convocazioni devono prevedere l’intercorrere di almeno un giorno tra la prima e la
seconda convocazione.
4. All’Assemblea ordinaria spettano le seguenti prerogative:
– discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio
di Amministrazione;
– eleggere il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed
i membri del Consiglio di Amministrazione;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
– deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
– deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di
Amministrazione.
– relazione sull’attività svolta dall’Associazione;
– ogni altro argomento posto all’ordine del giorno che non sia di competenza
dell’assemblea straordinaria.

Art. 24
Assemblea Straordinaria
E’ convocata dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di
Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno la metà dei
soci e delibera su:
a) Approvazione e modifica dello Statuto. Per la approvazione o modifica dello Statuto
occorre la maggioranza dei due terzi dei soci “presenti” aventi diritto al voto.
b) Scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
c) Deliberare sulla fusione, sull’incorporazione, sull’affiliazione o adesione con altre
associazioni.

Art. 25
Validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
1. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione, che può tenersi almeno un giorno dopo dalla prima, anche
l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza su tutte le questioni
poste all’ordine del giorno.

Art. 26
Votazione
1. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto. La
votazione può avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando si dovranno
eleggere le cariche elettive.
2. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta.
Un socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 27
Presidenza e Verbalizzazione
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente.
2. Dello svolgimento di ogni Assemblea dovrà essere redatto processo verbale
sottoscritto dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario e verrà conservato agli atti
dell’Associazione e inserito nell’apposito libro dei verbali tenuto presso la sede
dell’Associazione.

Art. 28
Bilancio consuntivo e preventivo
1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2011.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre
all’Assemblea.
4. Entro il 10 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per
la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre
all’Assemblea.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 10 (dieci)
giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione allo scopo di
consentire ad ogni associato con diritto di voto di prenderne visione e formulare
eventuali osservazioni.

Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE

Art. 29
Composizione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal
Presidente dell’Associazione, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario e fino ad
un massimo di 5 Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra i soci stessi – un
numero totale di membri non inferiori a 7 e non superiori a 9.

Art. 30
Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione tiene le sue riunioni nella sede Legale, o nella sede
ritenuta più idonea su invito del Presidente ogni qualvolta questi ritenga opportuno
convocarlo o quando almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione ne facciano
richiesta.
Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Art. 31
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito delle più ampie facoltà per la migliore
amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:
a) predispone i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi, stato patrimoniale dei beni, le
relazioni sui programmi svolti, obiettivi di gestione raggiunti ed i progetti da sviluppare;
b) delibera sulla destinazione dei fondi patrimoniali e su qualsiasi operazione di carattere
economico, finanziario e giuridico;
c) predispone le modifiche statutarie dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
d) promuove, organizza e coordina l’attività dell’Associazione;
e) elegge tra tutti gli associati il Segretario.
f) delibera l’ammissione dei nuovi associati;
g) indica le modalità per l’iscrizione all’Associazione, stabilendo la misura della quota
associativa e le modalità di pagamento della stessa;
h) la nomina di personale dipendente o di collaboratori esterni;

Art. 32
Durata
1. Il Consiglio di Amministrazione si rinnova per intero ogni tre anni.
2. La dimissione di un membro comporta la sua sostituzione con il socio
gradualmente eletto a far parte del Consiglio di Amministrazione in conformità dei
risultati delle votazioni.
3.Un numero superiore di tre componenti dimissionari, renderà la immediata
convocazione dell’Assemblea per il rinnovo totale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33
Deliberazione
1. Per la validità delle adunanze consiliari è richiesta la presenza della metà più uno dei
membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza
semplice dei voti. Il consigliere presente che non voti per una qualsiasi ragione è
considerato come astenuto.
3. A parità di voti prevarrà la deliberazione che raccoglie il voto del Presidente. Di ogni
riunione deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell’Associazione e
dal Segretario, verrà conservato agli atti dell’Associazione e inserito nell’apposito libro
dei verbali tenuto presso la sede dell’Associazione.

Capo III – PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 34
Attribuzioni
Il Presidente:
a) convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione fissandone l’ordine
dei lavori;
c) ha la rappresentanza legale dell’Associazione, rappresenta con la propria firma
l’Associazione all’interno di essa e nei confronti di terzi, cura l’attuazione delle
disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;
d) può adottare provvedimenti di estrema urgenza, che dovranno essere sottoposti a
ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione.

Capo IV – VICEPRESIDENTE

Art. 35
Attribuzioni
Il Vicepresidente è eletto dalla Assemblea. Assume tutti i poteri e funzioni del
Presidente qualora questo sia assente, impedito o affidati dallo stesso.

Capo V – SEGRETARIO

Art.36
Attribuzioni
Il Segretario:
a. provvede alla stesura ed alla sottoscrizione dei processi verbali delle sedute del
Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea e delle deliberazioni adottate;
b. è responsabile della archiviazione e della conservazione degli atti del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea;
c. mantiene aggiornato l’elenco dei soci dell’Associazione, delle cariche sociali e quello
dei beni mobili ed immobili;
d. coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nella gestione
dell’Associazione.

Capo VI – TESORIERE

Art.37
Attribuzioni
Il Tesoriere ha mandato di tre anni ed è eletto dall’Assemblea, ed è responsabile
unitamente al Presidente del patrimonio dell’Associazione. Egli svolge i seguenti
compiti:
a. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle
decisioni del Consiglio di Amministrazione;
b. mantiene i rapporti con gli uffici competenti;
c. rilascia le ricevute;
d. predispone lo schema del Bilancio Economico Consuntivo e Preventivo;
e. provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili di cassa e della relativa
documentazione;
f. nessun acquisto o spesa a qualsiasi titolo può avvenire senza che il Tesoriere ne sia
preventivamente informato.

Art. 38
Devoluzione dei beni in caso di scioglimento
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, per qualunque causa, il
patrimonio che rimane dopo l’esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salva diversa
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 39
Disposizioni finali
Per quant’altro non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del Codice
Civile ed altre norme di Legge in materia.

 

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